Te la faccio vedere io la rettifica

La legge sul diritto di rettifica aveva lo scopo di controbilanciare l’enorme potere di chi comprava l’inchiostro a barili, nei confronti del semplice cittadino oggetto di notizie false o errate.

Il decreto disegno di legge [rettifico grazie a Francesco, nei commenti] in questione vuole estendere questo principio anche ai siti web. Si vuole evitare, ad esempio, che il Corriere della Sera di carta si mantenga nei limiti di una impeccabile correttezza mentre il Corriere online si possa permettere qualsiasi bassezza. Siccome il confine tra testata e sito web è sempre più sfumato, non si è trovato miglior rimedio che includere tutti i siti web, anche quelli che non sono testate giornalistiche, anche quelli che non hanno diffusione nazionale, anche quelli che, a differenza di molte testate giornalistiche, sono pronti ad ammettere e correggere gli errori non appena vengono segnalati.

Allora, se passa una roba simile, io comincio a mandare richieste di rettifica a raffica a tutti i siti web che mi capitano sott’occhio, con particolare accanimento nei confronti dei siti delle società telefoniche e delle maggiori aziende italiane, ogni volta che trovo una tariffa mal presentata, un prodotto ingannevolmente decantato, ma anche una data sbagliata e una virgola fuori posto.

Per chi volesse documentarsi, dal sito della Camera dei Deputati copincollo i passi saliente dal pdf del decreto legge:

L’articolo 15 contiene alcune modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47), relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive
ovvero tramite i siti internet. Viene, inoltre, prevista una specifica procedura di
rettifica anche per la stampa non periodica e si dispone che la rettifica non rechi
nessun commento ulteriore.

ART. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948,
n. 47).
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
« Per le trasmissioni radiofoniche o televisive,
le dichiarazioni o le rettifiche
sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del
testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto
ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia
di accesso al sito e la stessa visibilità
della notizia cui si riferiscono »;
b) al quarto comma, dopo le parole:
« devono essere pubblicate » sono inserite
le seguenti: « , senza commento, »;
c) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:
« Per la stampa non periodica l’autore
dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo
57-bis del codice penale, provvedono,
su richiesta della persona offesa,
alla pubblicazione, a proprie cura e spese
su non più di due quotidiani a tiratura
nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni
o delle rettifiche dei soggetti di
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1415
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro reputazione o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto di rilievo penale. La
pubblicazione in rettifica deve essere effettuata,
entro sette giorni dalla richiesta,
con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento
allo scritto che l’ha determinata »;
d) al quinto comma, le parole: « trascorso
il termine di cui al secondo e terzo
comma, » sono sostituite dalle seguenti:
« trascorso il termine di cui al secondo,
terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, e sesto comma » e le parole:
« in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo e quarto comma » sono sostituite
dalle seguenti: « in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo,
quarto, per quanto riguarda i siti informatici,
quinto e sesto comma »;
e) dopo il quinto comma è inserito il
seguente:
« Della stessa procedura può avvalersi
l’autore dell’offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale o del periodico, il
responsabile della trasmissione radiofonica,
televisiva o delle trasmissioni informatiche
o telematiche non pubblichino la
smentita o la rettifica richiesta ».

Lettere dall’Aquila

Umberto Santucci lo definirei un ottimista disincantato. Si chiede se la rete può contribuire alla trasparenza della ricostruzione all’Aquila. Io ci spero.

Habeas data

Oggi Vittorio Zambardino denuncia facebook al Garante della privacy, a seguito della improvvisa e immotivata cancellazione del suo account. Quote of note:

Non ci sono servizi gratuiti – C’è chi argomenta dicendo che la gratuità del servizio “sospenda” ogni diritto agli utenti. Di solito si tratta delle stesse persone che si inviperiscono contro i giornali on line se solo gli si chiede di lasciare un mail per inserire un commento sotto un articolo.

A parte che dovremmo riflettere se per caso non stiamo avallando, con un click messo distrattamente sotto scassati “terms of service”, una morte lenta di ogni garanzia, vorrei dire con tutte le mie forze: vi sbagliate!

Io-utente pago Facebook e qualsiasi servizio “gratuito”: con i miei dati, il mio tempo, i miei contenuti. E lo pago con l’uso che ne faccio, perché contribuisco a migliorarlo e perfezionarlo. E’ questo il patto su cui regge l’economia digitale.

Sono molto d’accordo con Zambardino. Oggi l’utente non è tutelato, e invece dovrebbe esserlo. Signor Garante, vogliamo darci da fare?

SEO dei mozzarelli impanati

Quando sento parlare di Search Engine Optimization, specie se associata ai blog, mi scappa da ridere e mi vengono sempre in mente i mozzarelli impanati surgelati. Erano un prodotto molto buono ma avevano un piccolo difetto: se cucinati in padella, come facevano tutti, la mozzarella si scioglieva completamente e fuoriusciva dalla panatura, andando a bruciarsi nell’olio. Un disastro! Quindi si vendevano solo durante le campagne pubblicitarie, e appena finita la pubblicità il consumo crollava.

(Sono sicuro che non te la devo spiegare)