Te la faccio vedere io la rettifica

La legge sul diritto di rettifica aveva lo scopo di controbilanciare l’enorme potere di chi comprava l’inchiostro a barili, nei confronti del semplice cittadino oggetto di notizie false o errate.

Il decreto disegno di legge [rettifico grazie a Francesco, nei commenti] in questione vuole estendere questo principio anche ai siti web. Si vuole evitare, ad esempio, che il Corriere della Sera di carta si mantenga nei limiti di una impeccabile correttezza mentre il Corriere online si possa permettere qualsiasi bassezza. Siccome il confine tra testata e sito web è sempre più sfumato, non si è trovato miglior rimedio che includere tutti i siti web, anche quelli che non sono testate giornalistiche, anche quelli che non hanno diffusione nazionale, anche quelli che, a differenza di molte testate giornalistiche, sono pronti ad ammettere e correggere gli errori non appena vengono segnalati.

Allora, se passa una roba simile, io comincio a mandare richieste di rettifica a raffica a tutti i siti web che mi capitano sott’occhio, con particolare accanimento nei confronti dei siti delle società telefoniche e delle maggiori aziende italiane, ogni volta che trovo una tariffa mal presentata, un prodotto ingannevolmente decantato, ma anche una data sbagliata e una virgola fuori posto.

Per chi volesse documentarsi, dal sito della Camera dei Deputati copincollo i passi saliente dal pdf del decreto legge:

L’articolo 15 contiene alcune modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47), relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive
ovvero tramite i siti internet. Viene, inoltre, prevista una specifica procedura di
rettifica anche per la stampa non periodica e si dispone che la rettifica non rechi
nessun commento ulteriore.

ART. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948,
n. 47).
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
« Per le trasmissioni radiofoniche o televisive,
le dichiarazioni o le rettifiche
sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del
testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto
ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia
di accesso al sito e la stessa visibilità
della notizia cui si riferiscono »;
b) al quarto comma, dopo le parole:
« devono essere pubblicate » sono inserite
le seguenti: « , senza commento, »;
c) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:
« Per la stampa non periodica l’autore
dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo
57-bis del codice penale, provvedono,
su richiesta della persona offesa,
alla pubblicazione, a proprie cura e spese
su non più di due quotidiani a tiratura
nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni
o delle rettifiche dei soggetti di
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1415
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro reputazione o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto di rilievo penale. La
pubblicazione in rettifica deve essere effettuata,
entro sette giorni dalla richiesta,
con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento
allo scritto che l’ha determinata »;
d) al quinto comma, le parole: « trascorso
il termine di cui al secondo e terzo
comma, » sono sostituite dalle seguenti:
« trascorso il termine di cui al secondo,
terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, e sesto comma » e le parole:
« in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo e quarto comma » sono sostituite
dalle seguenti: « in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo,
quarto, per quanto riguarda i siti informatici,
quinto e sesto comma »;
e) dopo il quinto comma è inserito il
seguente:
« Della stessa procedura può avvalersi
l’autore dell’offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale o del periodico, il
responsabile della trasmissione radiofonica,
televisiva o delle trasmissioni informatiche
o telematiche non pubblichino la
smentita o la rettifica richiesta ».

17 risposte a “Te la faccio vedere io la rettifica”

  1. Naturalmente ivi compreso quello della Camera dei Deputati dove di cavolate ce ne sono a frotte!

  2. Il diritto di rettifica non esiste in Italia. Tutte le richieste di rettifica che ho mandato al Corriere (sia cartaceo che non), sia via mail che via raccomandata sono finite probabilmente nel cestino, perché di rettifiche (e ti garantisco che non chiedevo la luna!) non ne ho vista alcuna.
    La rettifica funziona esattamente all'italiana: se conosci qualcuno hai delle chance che ti faccia un piacere, altrimenti nisba (e comunque vale solo per la versione online).

    Perdona lo sfogo, ma leggere o sentir parlare di rettifica mi fa imbestialire, indipendentemente dalla correttezza del discorso.

  3. Imprenditore: che un mare di richieste di rettifica sommerga tutti 🙂

    Frieda: hai la mia solidarietà.

  4. Frieda ha ragione. L'obbligo di rettifica sui giornali è evaso o eluso.
    Di solito la notizia in prima pagina con titoli cubitali si rettifica con un trafiletto nelle pagine del bollettino dei naviganti e cio' malgrado la cassazione abbia precisato che la rettifica deve avere la stessa rilevanza (anche grafica e "posizionale") della notizia da rettificare. La previsione di un obbligo nei fatti piu' stringente per i siti web e' evidentemente eccessiva e fuori luogo. E' una norma solo maldestra e nient'altro.
    PS. Gaspar non e' un decreto legge ma un disegno di legge. Sono due cose diverse… rettifica 🙂

  5. quindi dite che di fatto la rettifica non la applicano, se a chiederla è un cittadino rompib…

    per cui, ragionamento diretto, anche questa cosa può diventare inapplicata

    PERO' come molte altre leggi, di fatto sono inapplicate sempre ma quando serve… basta diventare puntigliosi ed eccoti sistemato 🙂

    mi sovviene il caso del blog condannato per stampa clandestina
    anni a dire che certo non è il caso, certo non si applica ai blog… ma poi quando è servito "carte legali alla mano" a quanto pare delle parole e promesse… nessuna traccia 🙂

  6. Scusate, da umile operatore del diritto mi sembra chiaro, come si desume facilmente dal testo del disegno di legge, che scrivere alle compagnie telefoniche per una virgola fuori posto e chiedere la rettifica (e sai che bella soddisfazione!), benchè assai utile, meritorio e legittimo, con l'art. 15 in particolare e con il disegno di legge in generale non c'entra una cippa.
    Tanto per cercare di capire: in che modo la virgola errata (o tutte le altre davvero vergognose situazioni elencate) compromette il tuo diritto alla riservatezzae all'onore?
    Pius

  7. E' ovvio che la virgola non si rettifica.
    Al primo anonimo.
    La rettifica e' applicata male, ma e' applicata.

    Ma a me pare chiaro che la norma approvata ha in questo caso una efficacia maggiore rispetto alla omologa per i giornali.
    La pressione sul blogger e' molto piu'incisiva rispetto a quella sul giornale, se non altro perche' il giornale ha mezzi per difendersi, il blogger no.

  8. Il punto non è la capacità di difendersi di questo o quel soggetto. Il punto è la pubblicazione di notizie lesive dell'onore e del diritto alla riservatezza; che tale pubblicazione avvenga su un giornale o su un blog non cambia la faccenda. Certo, un giornale può difendersi meglio dall'accusa e persino consapevolmente compiere l'illecito, che consiste nella lesione dei diritti altrui, accettando un rischio di sanzione. Ma non si capisce perchè, a fronte della medesima violazione, un privato dovrebbe avere un trattamento diverso, giustificando tale trattamento con le diverse possibilità di difesa.
    Facciamo un esempio in forma di domanda: una rapina compiuta da un'organizzazione mafiosa, in grado di pagarsi avvocati e magari giudici o anche in grado di accettare il rischio che qualche affiliato finisca al gabbio, è più o meno grave di una rapina compiuta da un privato, che invece ne deve accettare tutte le conseguenze giuridiche?
    Pius

  9. Il ragionamento non fa una piega ma non credo che il disvalore e l'allarme sociale siano lo stesso e di conseguenza, codice alla mano, non lo e'la sanzione.

    Assimilare il blogger che diffama al giornale è come assimilare il ladro per necessita' alla associato a deliquere.

    Questa rettifica e' particolarmente aggressiva proprio nei confronti dei più deboli, per questo e' una norma un po' sbilanciata.
    Io non sono contrario a che chi commetta un reato via web sia punito, è sacrosanto, sono contrario alla punizione esemplare a tamburo battente…

    Anche perche' spesso la differenza tra una diffamazione e il riferire una opinione e' un po' labile come la giurisprudenza dimostra 🙂

    VOrrei evitare che la forza dell'esempio diventi l'esempio della forza.

  10. Pio: scusa ma non ci siamo. Per pretendere la rettifica è sufficiente la percezione soggettiva dell'offesa da parte di chi la richiede. Questo è il punto.

    E' sempre possibile adire anche alle vie legali, ma il legislatore ha evidentemente pensato che non fossero sufficienti a mitigare il danno immediato. Io penso che ciò sia verissimo nei confronti dell'informazione di massa, ma falsissimo nei confronti di un sito web qualsiasi.

  11. Gaspar, che non credo sia un tecnico del diritto, ha capito tutto.
    La rettifica di un giornale e,' alla fine, ordinata da un giudice. Questa e' disposta ad nutum sulla semplice constatazione soggettiva di una offesa. Senza alcuna valutazione sull'offensivita' del messaggio.

    A questo punto appena entra in vigore la legge chiedo la rettifica a gaspar perche' non mi ha mai linkato e la cosa mi offende.

  12. A proposito, Francesco: il tuo commento linka al profilo di Blogger, che però tu non hai abilitato, e restituisce appunto il messaggio "Profilo non abilitato".

    Altrimenti ti avrei linkato nella rettifica 🙂 Comunque, sei sempre a tempo ad abilitarlo.

  13. Scusa, Gaspar, ma non ci sei tu.
    Non riesco a capire su quali basi affermi che basterebbe "la percezione soggettiva dell'offesa da parte di chi la richiede", per chiedere e ottenere la rettifica.
    Per quanto uno si sforzi a cercare nel disegno di legge non c'è nulla del genere e d'altronde quello che affermi sarebbe in contrasto con le norme poste a tutela della privacy e i principi che regolano il diritto penale, ed in particolare, per connessione, le norme che si riferiscono al reato di diffamazione, che in nessun caso prevedono una percezione soggettiva dell'offesa ma il concreto nocumento arrecato oggettivamente valutato dal giudice.
    Invero tu puoi certamente sentirti offeso nell'onore o reputazione per una virgola fuori posto sul sito di Vodafone e chiedere la rettifica ai sensi dell'art. 15. Vodafone però potrebbe benissimo risponderti con una metaforica pernacchia senza violare alcuna norma. Allora tu, giustamente affamato di giustizia, ti rivolgi al Giudice competente affinchè ordini di imperio la rettifica. A quel punto il giudice deve valutare secondo la legge se quella virgola fuori posto nuoce alla tua reputazione.
    Secondo te cosa risponderà il Giudice? Ecco, a meno che quel giudice non sia ubriaco, anche lui ti risponde con una pernacchia e ti condanna al pagamento delle spese processuali.
    Lo stesso va fatto notare a Francesco, che al pari di gaspar non sembra essere un tecnico.
    L'idea che un giudice possa ordinare la rettifica sulla base del mio semplice desiderio che tale rettifica sia ordinata senza nessuna valutazione sull'offensività, è talmente priva di fondamento da far ritenere che Francesco tale idea se la sia sognata la notte. Ovviamente potrebbe sfuggirmi qualcosa ma in tal caso ci terrei che Francesco rilevasse il mio errore sulla base delle norme del diritto Processuale penale e del diritto penale.
    Per fare un esempio: io scrivo sul mio Blog (o un altro signore nei commenti sul mio blog) che francesco è bello, buono e bravo; Francesco, per motivi tutti suoi, ritiene che ciò rappresenti una grave menomazione della sua onorabilità e di fronte alle mie risate deneganti la rettifica, si rivolge perciò al giudice. Crede davvero Francesco che il giudice ordini a me di rettificare il mio scritto sulla base della semplice constatazione del fatto che Francesco si è offeso (e dunque, paradossalmente, di scrivere senza alcun commento che Francesco non è nè buono nè bello nè bravo)?
    Suvvia, cerchiamo di essere seri e non inventarci le cose.
    Il problema della tutela dell'onorabilità del singolo cittadino previsto e risolto dall'art. 595 cp, con l'avvento del web assume connotati e caratteristiche di cui bisognerà prendere atto e porvi rimedio, indipendentemente dal fatto che a commettere la violazione sia un organo di informazione registrato o un privato.
    In questo Francesco sbaglia di nuovo facendo un paragone improprio tra il furto che Francesco chiama "per necessità" (immagino che in realtà si riferisca al cd furto d'uso) e il blogger che diffama.
    Dove sarebbe la necessità, dicasi necessità, per un blogger di diffamare qualcuno o di permetter ad altri di farlo sulla sua piattaforma?
    Sono sempre piu convinto che tutta la situazione non sia stata affatto valutata, preferendo la critica aprioristica e immotivata alla necessità di prendere atto del problema posto dalla relazione tra le nuove forme di espressione via web e i diritti dei singoli.
    Pius

  14. Hai ragione, cerco di spiegarmi meglio con un esempio concreto.

    "tu puoi certamente sentirti offeso nell'onore o reputazione per una virgola fuori posto sul sito di Vodafone e chiedere la rettifica ai sensi dell'art. 15. Vodafone però potrebbe benissimo risponderti con una metaforica pernacchia senza violare alcuna norma". A questo tu piccolo blogger ti rivolgerai al giudice, e spenderai una montagna di soldi battagliando per anni con un agguerrito stuolo di legali, con altissime probabilità di perdere anche qualora avessi ragione?

    No.

    E se invece fosse Vodafone a chiedere una ingiustificata rettifica, gliela negherai e spenderai una montagna di soldi battagliando per anni con un agguerrito stuolo di legali, con altissime probabilità di perdere anche qualora avessi ragione?

    No.

    Capisce?
    🙂

  15. La tua è una pura fantasia. Se vai a battagliare con la vodafone per la virgola che chiaramente non pregiudica la tua onorabilità, sei semplicemente un idiota.
    Se è la vodafone che va a battagliare per una tua virgola non hai bisogno di grandi avvocati, anche un uditore si accorgerà della pretestuosità delle richieste vodafone e gli farà pagare le spese processuali, negando la rettifica. Se invece la vodafone ha veramente motivo di dogliarsi e non per una virgola, ma per quello che in concreto tu dici, allora era meglio che tu ci pensassi prima, come è giusto quando si parla di altri. E se hai ritenuto di doverlo comunque scrivere sul tuo blog, per i tuoi buoni motivi, mi pare giusto che tu ne assuma anche la responsabilità e ne accetti le conseguenze, positive o negative che siano, come si fa tra le persone grandi.
    Se tu povero, indifeso cittadino, dai del ladro al primo che passa, devi aspettarti che costui si rivolga ad un giudice, nel caso tu decida di non rettificare, sia nel caso che costui sia il rappresentante di una grande società così come nel caso che costui sia più poveraccio di te.
    Ciò che voglio dire è che, al giorno d'oggi, il discrimine non è nella qualità del soggetto che compie la potenziale lesione dell'altrui onorabilità, ma nella pontenziale diffusione che può avere la ferita all'onorabilità altrui. E' evidente che con l'era di internet la possibilità di diffusione è indipendente dalla qualifica di organo di informazione registrato. E d'altronde considerando i diritti dei singoli non si pùò pretendere l'immunità dalla accusa ( e bada che parlo solo di accusa) di diffamazione. Ti voglio raccontare un caso capitatomi di recente, giusto per illuminare le potenziali implicazioni. Una ragazza tradita dal suo fidanzato sul suo blog ha cominciato ad accusare il suo ex di essere un pedofilo, un terrorista, un ladro e di avre tentato di ucciderla in più occasioni. Sul suo blog sono intervenuti postando salaci e severi giudizi numerosi passanti, ognuno promettendo di nominare e trattare la vicenda sul proprio blog, con un effetto domino abbastanza notevole.
    Chiunque avesse navigato in quel periodo poteva facilmente trovare il nome e cognome di quel ex fidanzato e le relative infamanti accuse. Accuse poi, rivelatisi false. Ora mettiti nei panni dell'ex fidanzato.
    Capisci?

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