Atto unico: scegli il finale migliore

Personaggi:

Il Titolare
Il Sito Molto Duepuntozzero
La Blogger Ignara
Il Coro di Amici

Atto Unico:
Nell’ufficio Molto Duepuntozzero irrompe il Titolare.

Il Titolare:
Fate tacere la Blogger o vi denuncio tutti!

Il Sito:
Ma chissei? Ma chevvoi? Torna con un ordine del giudice sennò aria!

Il Sito ritorna alla sua partita di calciobalilla; il Titolare apre la bocca come per dire qualcosa, poi ci ripensa e se ne va da dove è venuto; il Coro chiacchera in un angolo del più e del meno. Sipario

—–o—–

Atto Unico (bis):
Nell’ufficio Molto Duepuntozzero irrompe il Titolare.

Il Titolare:
Fate tacere la Blogger o vi denuncio tutti!

Il Sito:
Not so fast, Mister Titular! Un secondo che mi informo. Blogger, c’è qui uno che dice che lo scherzi.

La Blogger:
Oddio, se l’è presa? Posso togliere il post, se vuoi.

Il Sito:
Dai, togli per favore, altrimenti questo non ce lo leviamo più dai… dintorni.

Il post viene tolto, il Titolare se ne esce gongolando, ma viene bloccato sulla porta dal Coro.

Il Coro:
Screanzato, come ti permetti? Prepotente! Sconsigliato! E non lo sai della cache di Google? Volevi nascondere la magagna, e adesso la sanno tutti!

Il Titolare riesce finalmente a sgattaiolare, inseguito dalle risate sguaiate del Coro. Sipario

—–o—–

Atto Unico (tris):
Nell’ufficio Molto Duepuntozzero irrompe il Titolare.

Il Titolare:
Fate tacere la Blogger o vi denuncio tutti!

Il Sito:
Piagnucolando: Nun me fate male, peppiacere… Ecco, cancello il blog, contento?

Il Titolare esce soddisfatto. Il Sito Molto Duepuntozzero tira un sospiro di sollievo e corre in bagno a cambiarsi.

La Blogger:
Oddio, m’è sparito il blog! Sito, che è successo?

Il Sito ritorna al suo posto in silenzio e finge indifferenza.

La Blogger:
Non farmi stare in pensiero! E’ successo qualcosa?

Il Coro, indicando il Sito:
E’ stato lui! E’ stato lui a cancellarlo!

Il Sito:
Rivolgendosi alla Blogger: Io non c’entro niente! Prenditela con il Titolare.

La Blogger:
Ma chi lo conosce!

Il Coro:
Vendeeeeettaaaa! Trremenda vendeettaaa!

Il Coro si avvicina al Sito con fare minaccioso. Sipario.

La politica censoria di wordpress.com

Metti che tu hai un blog ospitato presso worpress.com, e a un tizio sconosciuto non piace non quello che tu hai scritto; non gli piace quello che è stato scritto nei commenti di un tuo vecchio post.

Attenzione, i commenti non devono per forza contenere insulti o falsità o informazioni incomplete. Basta che non gli piacciano.

Metti che questo tizio informa wordpress.com di questo suo dispiacere: come reagisce wordpress.com? Con grande eleganza e signorilità: chiude il blog. Senza avvisare il tenutario e senza fornire spiegazioni.

Perché? Perché può.
Complimentoni.

Te la faccio vedere io la rettifica: effetti collaterali

Giusto per segnalare l’ottimo post di Luca Alagna che prova a ipotizzare scenari possibili in caso di approvazione della legge, dimostrando che non serve a niente e concludendo:

I soggetti deboli (per es. i privati cittadini) sono già tutelati dalla legge sulla diffamazione, che viene usata con successo anche su Internet.
Ai soggetti forti (es. i grandi marchi, personaggi pubblici) non consiglio di avvalersi della legge (se non in casi estremi), è un atteggiamento visto come prepotente e in molti casi realmente controproducente

Amen!

Te la faccio vedere io la rettifica

La legge sul diritto di rettifica aveva lo scopo di controbilanciare l’enorme potere di chi comprava l’inchiostro a barili, nei confronti del semplice cittadino oggetto di notizie false o errate.

Il decreto disegno di legge [rettifico grazie a Francesco, nei commenti] in questione vuole estendere questo principio anche ai siti web. Si vuole evitare, ad esempio, che il Corriere della Sera di carta si mantenga nei limiti di una impeccabile correttezza mentre il Corriere online si possa permettere qualsiasi bassezza. Siccome il confine tra testata e sito web è sempre più sfumato, non si è trovato miglior rimedio che includere tutti i siti web, anche quelli che non sono testate giornalistiche, anche quelli che non hanno diffusione nazionale, anche quelli che, a differenza di molte testate giornalistiche, sono pronti ad ammettere e correggere gli errori non appena vengono segnalati.

Allora, se passa una roba simile, io comincio a mandare richieste di rettifica a raffica a tutti i siti web che mi capitano sott’occhio, con particolare accanimento nei confronti dei siti delle società telefoniche e delle maggiori aziende italiane, ogni volta che trovo una tariffa mal presentata, un prodotto ingannevolmente decantato, ma anche una data sbagliata e una virgola fuori posto.

Per chi volesse documentarsi, dal sito della Camera dei Deputati copincollo i passi saliente dal pdf del decreto legge:

L’articolo 15 contiene alcune modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47), relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive
ovvero tramite i siti internet. Viene, inoltre, prevista una specifica procedura di
rettifica anche per la stampa non periodica e si dispone che la rettifica non rechi
nessun commento ulteriore.

ART. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948,
n. 47).
1. All’articolo 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il
seguente:
« Per le trasmissioni radiofoniche o televisive,
le dichiarazioni o le rettifiche
sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del
testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto
ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia
di accesso al sito e la stessa visibilità
della notizia cui si riferiscono »;
b) al quarto comma, dopo le parole:
« devono essere pubblicate » sono inserite
le seguenti: « , senza commento, »;
c) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:
« Per la stampa non periodica l’autore
dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo
57-bis del codice penale, provvedono,
su richiesta della persona offesa,
alla pubblicazione, a proprie cura e spese
su non più di due quotidiani a tiratura
nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni
o delle rettifiche dei soggetti di
Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1415
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
cui siano state pubblicate immagini o ai
quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro reputazione o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto di rilievo penale. La
pubblicazione in rettifica deve essere effettuata,
entro sette giorni dalla richiesta,
con idonea collocazione e caratteristica
grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento
allo scritto che l’ha determinata »;
d) al quinto comma, le parole: « trascorso
il termine di cui al secondo e terzo
comma, » sono sostituite dalle seguenti:
« trascorso il termine di cui al secondo,
terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, e sesto comma » e le parole:
« in violazione di quanto disposto dal secondo,
terzo e quarto comma » sono sostituite
dalle seguenti: « in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo,
quarto, per quanto riguarda i siti informatici,
quinto e sesto comma »;
e) dopo il quinto comma è inserito il
seguente:
« Della stessa procedura può avvalersi
l’autore dell’offesa, qualora il direttore
responsabile del giornale o del periodico, il
responsabile della trasmissione radiofonica,
televisiva o delle trasmissioni informatiche
o telematiche non pubblichino la
smentita o la rettifica richiesta ».